Chiunque subisca un infortunio, all’interno di un condominio, nelle parti comuni, può chiedere un risarcimento. Per questa eventualità sarà il condominio a rispondere, in ragione dell’art. 2051 del codice civile secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia".
Si tratta di una responsabilità a titolo obiettivo (cioè è quella responsabilità posta a carico del soggetto senza che a gli possa essere addebitata colpa o dolo) che origina dal semplice fatto che il condominio è custode dei luoghi.
Per ottenere il risarcimento del danno, al danneggiato sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto di custodia tra condominio e cosa nonché un nesso di causa ed effetto tra cosa (scale, pianerottoli etc.) e danno subito. Si tratta di un principio ormai costante nella giurisprudenza (da ultimo con ordinanza della Cassazione Civile n. 3305 del 12 febbraio 2018).
Il danneggiato dovrà dimostrare di aver usato la dovuta diligenza e di non essere incorso in condotte che in misura concorrente o esclusiva abbiano determinato l’incidente.
Si pensi, ad esempio, al caso di una persona che, incurante delle condizioni di tempo e luogo, si metta in marcia su un motociclo nonostante la presenza di giaccio sulla strada di pertinenza del condominio, cadendo e subendo un infortunio.
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